1. PREMESSA
Nel corso di questi ultimi anni, l’attenzione sulla dinamica dei processi inflazionistici è
fortemente cresciuta e ha fatto emergere una diffusa esigenza conoscitiva sugli aspetti metodologici
della rilevazione e una domanda di informazioni statistiche sull’andamento dei prezzi più articolata
rispetto al passato. In particolare, il tema dei prezzi al consumo ha assunto una notevole rilevanza
nell’opinione pubblica, sui mezzi di comunicazione e nel dibattito politico.
Al fine di soddisfare le nuove e più vaste esigenze informative su questo tema, l’Istat ha
attribuito carattere prioritario alle statistiche sui prezzi con l’avvio di diverse iniziative per
migliorare ulteriormente le rilevazioni e i processi di produzione, per ampliare le forme e i canali di
diffusione dei dati, per accrescere la trasparenza sui criteri di rilevazione e sulla metodologia di
costruzione dei relativi indici.
Naturalmente, l’impegno verso il miglioramento non può prescindere dalla piena efficienza
delle Commissioni comunali di controllo considerato il ruolo fondamentale che la legge attribuisce
loro nella rilevazione dei prezzi al consumo.
Tuttavia, a fronte dei profondi mutamenti intervenuti nel corso del tempo, la normativa che
disciplina il carattere e le funzioni di questi organismi è rimasta invariata. Si rende necessario,
pertanto, nelle more di una futura riforma legislativa della materia ribadire alcune disposizioni della
legge n. 2421/27, riguardanti l’istituzione, la composizione, i compiti e il funzionamento delle
Commissioni comunali di controllo, adeguando, per quanto possibile, l’applicazione della
normativa vigente al contesto attuale della rilevazione.
E’ necessario, infatti, per il buon andamento della rilevazione e nell’interesse degli utenti
dell’informazione statistica ufficiale, assicurare l’uniforme applicazione, da parte di tutti i comuni
interessati, delle metodologie e delle indicazioni tecniche fornite dall’Istat.
2. QUADRO NORMATIVO E RUOLO DELL’ISTAT
Il principale riferimento normativo della rilevazione dei prezzi al consumo è dato dalla legge n.
2421/27, la quale assegna all’Istat la titolarità dell’indagine, il compito di determinare i prodotti
(beni e servizi) da sottoporre ad osservazione ai fini del calcolo degli indici, nonché il potere di
diramare istruzioni affinché la rilevazione avvenga con uniformità di criteri e di metodo sull’intero
territorio nazionale. Ai sensi della legge citata, l’Istat ha, inoltre, la vigilanza sull’esecuzione dei
lavori concernenti il calcolo degli indici e la facoltà di indicare le associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori chiamate a far parte delle Commissioni Comunali. La rilevazione dei prezzi al
consumo è inoltre inserita nel Programma statistico nazionale che contiene l’elenco delle rilevazioni
statistiche d’interesse della collettività e nell’elenco approvato annualmente con Decreto del
Presidente della Repubblica contenente le rilevazioni soggette ad obbligo di risposta.
A livello comunitario, in materia di rilevazione dei prezzi al consumo, il Regolamento CE
2494/95 stabilisce le basi statistiche necessarie per pervenire al calcolo degli indici comparabili dei
prezzi al consumo a livello comunitario (IPCA). La raccolta dei dati a livello nazionale avviene,
pertanto, ai sensi del citato regolamento, sulla base di una procedura che garantisce “la conformità
ai requisiti di comparabilità”. Anche la realizzazione dell’IPCA è prevista dal PSN.
3. ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI (art. 4 e 5 L. 2421/27)
Presso tutti i comuni che partecipano alla rilevazione dei prezzi al consumo, deve essere istituita
la Commissione comunale avente i compiti di controllare i prezzi rilevati dagli Uffici e le modalità
di elaborazione dei dati, applicando le disposizioni dettate dall’Istituto nazionale di statistica.
La Commissione comunale, come si evince dal complesso di disposizioni dettate dalla legge
2421/27, ha una posizione centrale ed insostituibile nel sistema di rilevazione dei prezzi, in quanto
essa rappresenta l’organo collegiale di garanzia della correttezza della rilevazione.
Alla luce di quanto sopra si invitano i Sigg.ri Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo per
l’attività statistica di cui agli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/00 e in quanto Presidenti delle suddette
Commissioni in base all’art 4 della L. 2421/27, a prestare particolare cura e attenzione alla
costituzione e al corretto funzionamento delle medesime.
4. COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI
In conformità alle disposizioni di cui all’art 4 della legge n. 2421/27, le Commissioni comunali
di controllo sono composte nel seguente modo:
a) il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
b) un Ispettore del Lavoro nominato dall’Ispettorato del Lavoro competente per
territorio;
c) il Dirigente dell’Ufficio di statistica della Camera di Commercio competente per
territorio, o suo delegato;
d) esponenti delle Associazioni rappresentative dei datori di lavoro in numero non
superiore a tre;
e) esponenti delle Associazioni rappresentative dei lavoratori, in numero uguale rispetto
a quello dei datori di lavoro;
f) il Responsabile dell’Ufficio di statistica del comune o suo delegato, con funzioni,
anche, di relatore;
La Commissione comunale di controllo è coadiuvata da una segreteria composta da personale
dell’Ufficio comunale di statistica.
5. INDIVIDUAZIONE ED EVENTUALE SOSTITUZIONE DEGLI ESPONENTI
DELLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DELLE ASSOCIAZIONI DEI
DATORI DI LAVORO E DEI LAVORATORI
Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori chiamati a designare i propri rappresentanti
nelle Commissioni, sono individuate dal Sindaco in relazione alla loro rappresentatività
complessiva sul territorio comunale o, in subordine, sul territorio provinciale, sentito, anche, il
parere della locale CCIAA.
Le associazioni così individuate designano i rispettivi componenti da inserire nelle
Commissioni comunali e ne comunicano i nominativi al Sindaco. Si ribadisce, tuttavia, che i
soggetti così designati intervengono in rappresentanza dell’associazione dei datori di lavoro o dei
lavoratori che ha provveduto alla designazione. Essi sono pertanto tenuti a mantenere riservate le
informazioni acquisite in qualità di membri della Commissione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 9 del d.lgs. 322/89.
In caso di inerzia da parte delle Associazioni dei datori di lavoro o dei lavoratori nella
designazione dei propri rappresentanti in seno alle Commissioni comunali, il Presidente della
Commissione procede ad assegnare un tempo massimo di 30 giorni per adempiere alla nomina
avvertendo che, in mancanza, provvederà alla sostituzione dell’Associazione con altra analoga.
Trascorso il tempo assegnato senza aver ricevuto la designazione richiesta, il Sindaco procederà alla
individuazione di una nuova Associazione.
Nel caso di impossibilità di funzionamento della Commissione per qualunque causa, il
Presidente della stessa ne dà immediata comunicazione all’Istat e al Prefetto della Provincia. L’Istat
si riserva la facoltà di non utilizzare i dati raccolti da un comune, nel caso in cui la Commissione
comunale non abbia validato i dati raccolti entro i termini necessari a consentire il calcolo degli
indici nazionali definitivi. In caso di ripetuto non funzionamento della Commissione, l’Istat, ove ciò
sia necessario ai fini del calcolo dell’indice nazionale definitivo, attiva le procedure necessarie per il
controllo e la validazione dei dati comunali.
6. COMPITI DELLE COMMISSIONI
La funzione delle Commissioni è di importanza fondamentale per la corretta esecuzione
dell’indagine, in quanto esse hanno il ruolo di garanzia per la collettività sulla correttezza
complessiva della rilevazione.
Alle Commissioni, come già ricordato, il legislatore ha affidato il compito di controllare che i
prezzi rilevati dagli Uffici comunali di statistica e le relative elaborazioni dei dati siano effettuate in
conformità alle disposizioni impartite dall’Istat.
Le Commissioni, in particolare, hanno il compito di:
• monitorare le modalità di effettuazione della rilevazione dei prezzi e le fasi di
elaborazione dei dati;
• esaminare i dati rilevati e le elaborazioni effettuate;
• assicurarsi della corrispondenza tra i prodotti indicati dall’Istat e quelli rilevati dall’
Ufficio comunale di statistica;
• controllare che i lavori siano svolti secondo le prescrizioni impartite dall’Istat;
• controllare la corrispondenza delle pubblicazioni degli indici a livello comunale con gli
standard fissati dall’Istat;
• controllare che la diffusione dei dati avvenga nel rispetto delle clausole previste dal
disciplinare di diffusione predisposto dall’Istat;
• proporre modifiche o specificazioni del disciplinare in relazione a eventuali peculiarità
locali;
• nei limiti dei criteri e dei principi dettati dalla presente circolare e ferma restando la
necessità di garantire l’uniformità della metodologia della rilevazione, le Commissioni possono
avanzare eventuali proposte all’Istat per adeguare la rilevazione alle specificità locali;
• valutare l’idoneità delle risorse del Comune ad assicurare il regolare svolgimento della
rilevazione.
7. PERIODICITA’ DELLE RIUNIONI
Su convocazione del Presidente, le Commissioni debbono riunirsi almeno una volta al mese
per la validazione dei risultati della rilevazione. Le riunioni della Commissione sono valide se è
presente la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
Nel caso in cui la Commissione non sia validamente costituita o non si riunisca entro i tempi
stabiliti, l’Istat potrà procedere direttamente alla validazione dei dati, per assicurare la corretta
esecuzione della rilevazione dei prezzi al consumo, ai sensi dell’art. 15, lett. b) del d.lgs. n.
322/89.
La Commissione comunale decide a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto
del Presidente.
La Commissione comunale può adottare un regolamento interno che, in accordo con le norme
vigenti e con quelle previste nella presente circolare, ne regoli il funzionamento.
8. DURATA DELLE COMMISSIONI
Ogni due anni, in occasione del ribasamento annuale degli indici, il Sindaco, in qualità di
presidente della Commissione, con apposito atto, procede alla revisione della composizione della
Commissione al fine di assicurare il rispetto dei criteri di rappresentatività della stessa nel tempo. In
assenza di tale atto la Commissione in carica si intende confermata per il biennio successivo.
I componenti della Commissione cessano dalle funzioni solo per le cause esplicitamente
previste di seguito. La nomina di nuovi membri in sostituzione di quelli dimessi o revocati o
sostituiti, diviene efficace con la presa d’atto del Presidente della Commissione.
I membri cessano dalla carica nei seguenti casi:
a) dimissioni, da presentare contestualmente al presidente della Commissione e al
rappresentante dell’organo che ha proceduto alla designazione;
b) revoca delle funzioni nei casi previsti dalla normativa vigente;
c) assenza da due riunioni consecutive senza giustificato motivo. La giustificazione
dell’assenza deve essere documentata tramite attestazione rilasciata dall’Ente o
Associazione rappresentativa di appartenenza. La mancata esibizione della documentazione
prevista alla prima riunione successiva alle due in cui si è verificata l’assenza, determina
l’automatica decadenza del componente.
Nei casi previsti ai punti di cui sopra, l’organo titolare della nomina procede senza indugio alla
individuazione del sostituto. Nel caso di cui al punto c), il Presidente della Commissione comunica
la decadenza al legale rappresentante dell’organo che ha proceduto alla nomina, invitandolo ad
avviare il procedimento di designazione di un nuovo componente.
9. SEGRETO STATISTICO, SEGRETO D’UFFICIO, OBBLIGO DI RISPOSTA E
DIRITTI DEGLI INTERESSATI
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, titolare del
trattamento dei dati personali è l’ISTAT – Istituto nazionale di statistica, Via Cesare Balbo 16 –
00184 Roma. I responsabili del trattamento dei dati personali, per le fasi di rispettiva competenza,
sono il Direttore Centrale delle Statistiche sui prezzi e il commercio estero, e, per le fasi di
competenza, i Sindaci dei Comuni che partecipano alla rilevazione.
Si ricorda che il responsabile del trattamento dei dati personali, in particolare:
- assicura il rispetto dei principi di cui all’art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003;
- designa quali incaricati del trattamento i rilevatori e gli altri soggetti che collaborano alla
rilevazione, ivi compresi i componenti delle Commissioni comunali di controllo, impartendo loro le
istruzioni dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività;
- adotta, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003, misure di sicurezza
idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi non autorizzati
e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta;
- garantisce l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003;
- assicura che sia resa agli interessati, in conformità all’art. 13 del decreto legislativo n.
196/2003 e all’art. 6 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali
a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, idonea
informativa.
La rilevazione dei prezzi al consumo è inserita nel Programma statistico nazionale. I dati
raccolti nell’ambito della rilevazione, sottoposti alla normativa sulla protezione dei dati personali,
possono essere trattati esclusivamente per fini statistici nell’ambito del Sistema statistico nazionale
e saranno diffusi in forma aggregata, in modo tale che non vi sia la possibilità di risalire ai soggetti
che li forniscono o ai quali comunque si riferiscono. Non rientrano, tuttavia, tra i dati tutelati dal
segreto statistico, ai sensi dell’art. 9, comma 4 del d.lgs. n. 322/89 e successive modifiche e
integrazioni, gli estremi identificativi di persone o di beni, o gli atti certificativi di rapporti
provenienti da pubblici registri, elenchi o atti o documenti conoscibili da chiunque.
Coloro che non forniscono i dati o che li forniscono scientemente errati od incompleti sono
soggetti alle sanzioni amministrative previste dall’art. 11 del d.lgs. n. 322/89.
I membri delle Commissioni comunali di controllo sono tenuti all’osservanza delle norme sopra
richiamate in materia di tutela della riservatezza. Gli stessi sono designati incaricati del trattamento
dei dati personali, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 196/03, all’atto della nomina della commissione
da parte del Sindaco.
Si ringrazia per la cortese collaborazione e si porgono distinti saluti.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Roberto Monducci)
Istituto Nazionale
di Statistica
Via Cesare Balbo 16, 00184 Roma
Telefono +39 06 46731
Cod. Fisc. 80111810588
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