Cookie PolicyPrivacy Policy
12 Jun
12Jun

Una necessità importante per tanti automobilisti diabetici che, con le nuove cure, riescono a tenere bene sotto controllo la malattia che non preclude la possibilità di guida.

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa del senatore Antonio DE POLI

ONOREVOLI SENATORI – Il presente disegno di legge introduce modifiche all'articolo 119 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), con particolare riferimento alle disposizioni relative all'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento e il rinnovo ella patente di guida da parte dei soggetti affetti da diabete, coniugando l''sicurezza della circolazione con il diritto alla mobilità e alla non esigenza. La disciplina vigente prevede che le persone affette da diabete siano sottoposte a particolari limitazioni e ad accertamenti più complessi rispetto alla generalità dei soggetti, al fine di garantire la sicurezza della circolazione. Tali previsioni, tuttavia, non mantengono pienamente conto dell'evoluzione tecnologica e terapeutica che negli ultimi anni ha profondamente innovato la gestione della patologia diabetica. Le terapie più all'avanguardia e tuttavia in uso da tempo, basate sull'uso di sistemi di monitoraggio continuo della glicemia con predizione e di micro infusori glicemici, nonché i protocolli che non prevedono l'impiego di farmaci insulino-stimolanti, consentono infatti un controllo più efficace e sicuro d'ei livelli glicemici, riducendo notevolmente i rischi di ipoglicemia e iperglicemia che possono compromettere l'idoneità alla guida. Alla luce di tali acquisizioni, si rende necessario aggiornare la normativa per evitare un'eccessiva e penalizzazione dei pazienti diabetici, garantendo al contempo elevati standard di sicurezza stradale. L'articolo 1 del disegno di legge apporta tre principali modifiche:al comma 2-bis dell'articolo 119 si consiglia che, nei casi in cui il trattamento del diabete avvenga mediante dispositivi avanzati di monitoraggio continuo della glicemia e con micro infusori glicemici ovvero senza l'uso di farmaci insulino-stimolanti, l'accertamento dei requisiti psico-fisici possa essere effettuato dal medico monocratico, senza ulteriori pareri la lettera d-bis) del comma 4 introduce la medesima semplificazione anche nel procedimento previsto per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di guida delle categorie superiori; è inoltre prevista l'adozione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, di un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per l'individuazione dei dispositivi edei protocolli farmacologici rilevanti ai fini delle disposizioni novellate e per l'ulteriore definizione delle modalità attuative, con l'obiettivo della semplificazione amministrativa e della riduzione degli oneri. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.

DISEGNO DI LEGGE

Arte. 1.1. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, sono apportate le seguenti modifiche:a) al comma 2-bis, dopo il primo periodo, è inserito il seguente:«L'accertamento dei requisiti psichici e fisici effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 delviene presente limitatamente ai casi in cui il farmaco trattamentologico dei soggetti affetti da diabete avvenga mediante dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia con predizione e con micro infusori glicemici ovvero senza l'impiego di farmaci insulino-stimolanti, individuati con il decreto di cui al comma 11»;b) al comma 4, lett. d-bis), dopo le parole «e sottocategorie» sono inserite le seguenti:«ad eccezione dei casi in cui il trattamento farmacologico di tali soggetti avvenga mediante dispositivi per il monitoraggio continuo della glicemia con predizione e con micro infusori glicemici ovvero senza l'impiego di farmaci insulino-stimolanti, individuati con il decreto di cui al comma11»;c) dopo il comma 10 è inserito il seguente:«11. 

Con decreto del Ministro della Salute, di concerto col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 2-bis e 4, lett. d-bis), con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa e riduzione degli oneri». Arte. 21. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commenti
* L'indirizzo e-mail non verrà pubblicato sul sito Web.